La Transizione 5.0 è un piano del governo italiano che promuove investimenti per la digitalizzazione e la transizione energetica delle imprese nazionali attraverso l'utilizzo del credito d'imposta.
Si propone di agevolare il passaggio dei processi produttivi verso un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili. Questa iniziativa rappresenta un'evoluzione naturale del piano Transizione 4.0 ed è inclusa nella missione RePowerEU del PNRR.
Il piano prevede un investimento di 6,3 miliardi di euro nel biennio 2024-2025, aggiunti ai 6,4 miliardi già stanziati dalla legge di bilancio, portando il totale degli investimenti a circa 13 miliardi di euro.
Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali con le seguenti caratteristiche:
A fini del credito d’imposta 5.0 rientrano tra i beni di cui all’allegato B anche:
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:
Possono accedere al Piano Transizione 5.0 tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione o dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L'ammontare del credito varia in base a due fattori chiave:
In generale, maggiore è l'investimento e più significativo è il risparmio energetico, più elevato sarà il credito d'imposta.
Risparmio energetico | Quota investimento | Aliquota |
3%-6% (strutture) / 5%-10% (processi) | Fino a 2,5 milioni di € | 35% |
Oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni di € | 15% | |
Oltre 10 milioni fino a 50 milioni di € | 5% | |
6%-10% (strutture) / 10%-15% (processi) | Fino a 2,5 milioni di € | 40% |
Oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni di € | 20% | |
Oltre 10 milioni fino a 50 milioni di € | 10% | |
>10% (strutture) / >15% (processi) | Fino a 2,5 milioni di € | 45% |
Oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni di € | 25% | |
Oltre 10 milioni fino a 50 milioni di € | 15% |
Il credito d’imposta verrà fruito esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. Esso non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Entro tale data sarà quindi necessario effettuare sia l’investimento che la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, di seguito i requisiti che i moduli fotovoltaici devono possedere per poter accedere al credito d'imposta:
Requisiti:
Inoltre devono avere le seguenti caratteristiche:
Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui ai punti 2 e 3 concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del loro costo.
Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi per gli stessi costi, ma il cumulo non può superare il costo sostenuto. Non è invece cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 e con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica.
L’accesso ai crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0 è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, sia “ex ante” che “ex post”. La certificazione “ex ante” serve a misurare la riduzione del consumo energetico, mentre la certificazione “ex post” per verificare l’effettiva realizzazione dell’investimento e dell’interconnessione.
La Diagnosi Energetica è lo strumento essenziale per garantire che ogni investimento effettuato conduca a miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica e risparmio di energia per il fabbisogno aziendale o per processi industriali specifici.
In fase iniziale, la Diagnosi Energetica
A fine lavori, la Diagnosi Energetica fornisce la certificazione “ex post” che attesta l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto dichiarato nella certificazione “ex ante”.
Per le PMI è previsto un aumento del credito d’imposta, per un importo fino a 10.000,00€, al fine di sostenere i costi legati alla produzione obbligatoria delle certificazioni energetiche.
Per l’accesso al contributo le imprese presentano una apposita istanza sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con la documentazione prevista unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post.
Infatti, il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente e da precise comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Con il decreto attuativo verranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso, gli EGE e le ESCo.
Certimac, organismo di ricerca e certificazione fondato da ENEA e CNR, affianca le imprese nei loro percorsi di innovazione tecnologica avanzata e sostenibile, decarbonizzazione ed efficientamento energetico della struttura produttiva e di processi produttivi specifici.
Con le unità tecniche dedicate a Materiali, Energia e Sostenibilità, offriamo servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione di progetti focalizzati sulla transizione energetica e decarbonizzazione, materiali ad alte prestazioni ed a basso impatto ambientale.
In particolare, Certimac dispone di EGE certificati secondo la norma UNI CEI 11339, pronti ad offrire i seguenti servizi:
I nostri specialisti possono fornirvi le informazioni su come attivare percorsi di transizione energetica ed ecologica beneficiando del Credito d’Imposta per la Transizione 5.0.
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