Diagnosi energetica

Certimac offre il servizio di Diagnosi Energetica, un’analisi fondamentale per conoscere, ottimizzare e ridurre i consumi energetici di edifici e processi produttivi.

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Cos’è la diagnosi energetica e a cosa serve
La diagnosi energetica è una procedura tecnica sistematica e documentata, finalizzata a individuare i flussi di energia all'interno di un edificio, di un impianto o di un sito produttivo, e a identificare gli interventi di miglioramento – sia a livello impiantistico che sull’involucro edilizio – per ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti.

Questa attività può essere applicata a una vasta gamma di contesti:
  • Imprese industriali e del terziario
  • Edifici pubblici
  • Edifici residenziali (condomini, abitazioni unifamiliari, edifici misti, ecc.)
  • In tutti i casi, l’obiettivo rimane lo stesso: analizzare come viene utilizzata l’energia e individuare azioni concrete per migliorare l’efficienza, riducendo consumi e carbon footprint.

    La diagnosi energetica consente inoltre di valutare e classificare gli interventi simulati secondo un criterio di priorità, grazie ad una approfondita analisi costi/benefici
    Questo approccio supporta le imprese e i proprietari immobiliari nella scelta delle soluzioni più efficaci ed economicamente vantaggiose.
    Area
    energia
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    Ing. Massimo Bottacini
    Esperto gestione energia certificato

    A chi si rivolge

    La Diagnosi Energetica, obbligatoria per legge in alcuni casi, è regolata da normative come il D.Lgs. 102/2014 e le norme UNI CEI EN 16247. Rappresenta il primo passo di un percorso strutturato verso l’efficienza energetica.
      Il Decreto Legislativo 102/2014 in attuazione della Direttiva Europea 2021/27/UE sull'efficienza energetica individua come soggetti per cui la diagnosi energetica è obbligatoria:
    • grandi imprese,  ovvero quelle che occupano più di 250 dipendenti e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un bilancio annuo totale maggiore di 43 milioni di euro (ad esclusione di quelle con consumi inferiori a 50 TEP).
    • imprese a forte consumo di energia (le cosiddette imprese elettrivore), iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
    • Imprese a forte consumo di gas naturale le cosiddette imprese gasivore), per le quali la diagnosi energetica obbligatoria rappresenta un requisito preliminare per l'accesso alle agevolazioni.
    • Molte imprese e pubbliche amministrazioni sono soggette alla diagnosi energetica per obbligo di legge, un tema centrale per garantire efficienza e conformità. La normativa prevede che la diagnosi energetica obbligatoria venga ripetuta ogni 4 anni. Il primo termine era fissato al 5 dicembre 2015. Il rapporto deve essere trasmesso all’ENEA tramite l'apposito portale di comunicazione.

      Entro l’11 ottobre 2025, gli Stati membri dovranno recepire nelle rispettive normative nazionali le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative introdotte dalla Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica, che aggiorna e sostituisce la precedente Direttiva 2012/27/UE. Tra le principali novità, la direttiva prevede che le aziende con consumi energetici superiori a 10 TJ annui (pari a 238,8 TEP) siano obbligate a svolgere una diagnosi energetica con cadenza quadriennale. Per le aziende con consumi ancora più elevati, ossia oltre 85 TJ annui (equivalenti a 2.030,2 TEP), sarà invece richiesto di adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001. Questi nuovi obblighi ampliano significativamente la platea delle imprese coinvolte, rafforzando l’impegno dell’Unione Europea verso la transizione energetica.

      L’esecuzione della diagnosi energetica è riservata a soggetti qualificati, a garanzia della qualità e dell’affidabilità del processo. Possono svolgere questa attività esclusivamente le ESCo certificate secondo la norma UNI CEI 11352, gli auditor energetici certificati e gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) in possesso di certificazione UNI CEI 11339. Gli EGE certificati Certimac, ad esempio, sono abilitati al rilascio della relazione di diagnosi energetica, assicurando così il rispetto dei requisiti normativi e la massima competenza tecnica.
      Il D.Lgs 115/2008 prevede l’obbligo di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici o ad uso pubblico nel caso di:
    • interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori
    • ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato
    • Il Decreto CAM (Criteri Ambientali Minimi) richiede che venga obbligatoriamente redatta la diagnosi energetica (oltre all'APE dove richiesta) per progetti di ristrutturazione di edifici pubblici con superficie utile uguale o superiore a 1000 metri quadrati e inferiore a 5000 mq quando sono oggetto di:
    • ristrutturazione importante di primo livello: interventi che riguardano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento di impianti termotecnici
    • ristrutturazione importante di secondo livello: interventi che riguardano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento di impianti termotecnici
    • Per gli edifici con superficie utile pari o superiore a 5.000 m², è obbligatorio eseguire una diagnosi energetica “dinamica”, in conformità con le norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2, e secondo quanto indicato nelle Linee Guida della norma UNI/TR 11775. In questo contesto, il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento deve essere effettuato mediante il metodo dinamico orario, come previsto dalla norma UNI EN ISO 52016-1.
      Le diagnosi energetiche per gli edifici pubblici possono essere redatte da un professionista abilitato, quindi semplicemente iscritto ad un Albo professionale.

      Fanno eccezione le diagnosi energetiche obbligate dal Decreto CAM, che devono essere stese da un soggetto certificato: ESCo, EGE certificati in conformità alla UNI CEI 11339. Gli EGE certificati di Certimac sono abilitati al rilascio della relazione di diagnosi energetica.
      Il Decreto Requisiti Minimi (DM 26/06/2015), attuativo della Legge 90/2013, prevede l’obbligo di diagnosi energetica nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW.

      L’elenco di interventi proposto nel decreto è considerato non esaustivo e sottolinea la necessaria conoscenza approfondita dell’edificio a monte di possibili interventi che coinvolgono il sistema edificio-impianto.

      Per individuare gli interventi utili a migliorare la prestazione energetica dell’edificio, è necessario eseguire un sopralluogo, raccogliere la documentazione disponibile e quindi elaborare un modello energetico del sistema edificio-impianti (BEM - Building Energy Modeling), necessario per la successiva definizione degli scenari di efficientamento energetico.

      Questo tipo di diagnosi energetica può essere redatta da un professionista abilitato alla progettazione del sistema edificio-impianto, quindi semplicemente iscritto ad un Albo professionale.
      La diagnosi energetica costituisce un requisito fondamentale per accedere a numerosi strumenti di incentivazione e finanziamento pubblici, tra cui:
    • Conto Termico, per interventi su impianti e involucro edilizio;
    • Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, rivolto in particolare a imprese e Pubbliche Amministrazioni;
    • Bandi regionali (es. PR-FESR), che in molti casi richiedono una diagnosi energetica preventiva per accedere ai contributi.

    • In questi casi, la diagnosi deve essere redatta secondo le modalità previste dal bando o dalla normativa di riferimento e rappresenta la base tecnica e giustificativa per dimostrare la fattibilità e l’efficacia degli interventi proposti.

    Come interveniamo

    L’Area Energia di Certimac ha sviluppato una metodologia accurata di conduzione della diagnosi energetica In linea con le più recenti e rigorose normative e protocolli nazionali e internazionali. Il nostro protocollo prevede 5 fasi concepite in chiave modulare e flessibile sulla base delle esigenze e degli obiettivi specifici del cliente:
    Analisi dei flussi energetici e definizione del consumo di riferimento attraverso un accurato sopralluogo e diverse fonti e strumenti tra cui - quando richiesto - azioni di monitoraggio energetico pre intervento
    Modellazione energetica del sistema edificio-impianto (BEM) basato sul fabbisogno reale misurato volta ad analizzare il comportamento statico e dinamico dell’intero sistema e necessario per individuare gli interventi di miglioramento
    Valutazione tecnico-economica degli interventi di efficientamento con analisi comparata dei costi e dei benefici generati durante la vita utile dell’azione di miglioramento ipotizzata
    Definizione degli schemi finanziari a supporto della realizzazione degli interventi, che tengano conto degli strumenti di incentivazione più adatti tra quelli disponibili e di eventuali forme di finanziamento agevolato
    Implementazione di un sistema di monitoraggio dei consumi per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti con l’AMEE (Azione di Miglioramento dell’Efficienza Energetica). Il sistema di monitoraggio post intervento è indispensabile per la definizione di contratti EPC (Energy Performance Contract)

    Servizi per l'efficienza energetica

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    Siamo il partner tecnico di fiducia per imprese ed enti pubblici che vogliono un servizio di diagnosi energetica completo, qualificato e conforme. I nostri EGE certificati UNI CEI 11339 eseguono diagnosi energetiche affidabili e personalizzate, non solo per adempiere a un obbligo, ma per generare valore reale, risparmio e sostenibilità.

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    Relazione di Diagnosi Energetica

    Gli EGE abilitati di Certimac rilasciano la Relazione di Diagnosi Energetica richiesta dalla normativa

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