Marcatura CE prodotti da costruzione

Certimac supporta i Produttori negli adempimenti richiesti dal nuovo CPR per la Marcatura CE dei Prodotti da Costruzione


Cos’è la Marcatura CE e a cosa serve

Il marchio CE è l'attestazione obbligatoria che consente a un prodotto da costruzione di essere legalmente immesso sul mercato dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Questo simbolo non solo garantisce la conformità alle normative, ma assicura anche l'allineamento del prodotto con le prestazioni dichiarate, ora unificate nella nuova Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC) introdotta dal nuovo CPR, il Regolamento (UE) 2024/3110 applicato - in linea generale - a partire dall’8 gennaio 2026.

Dove deve essere applicato il Marchio CE?

Il marchio CE deve essere apposto direttamente sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile, fungendo da prova immediata del rispetto dei requisiti essenziali definiti da una o più normative comunitarie. Il responsabile dell'apposizione del marchio CE è il produttore.
Ove non sia possibile posizionare il marchio CE sul prodotto (a causa della sua natura), lo si può apporre sull’imballaggio che lo accompagna o sui documenti di trasporto.

Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR

La produzione, commercializzazione e distribuzione di tutti i prodotti da costruzione è soggetta a disposizioni legislative obbligatorie e in continua evoluzione.

Attualmente, il principale strumento giuridico che regola l'industria europea delle costruzioni è il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui Prodotti da Costruzione (CPR), che abroga il precedente Regolamento (UE) 305/2011, introducendo nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e stabilendone i requisiti di base per la descrizione delle prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali e all’uso della marcatura CE.

La sua applicazione operativa avviene in modo progressivo, in coordinamento con specifiche tecniche armonizzate, atti delegati e atti di esecuzione.

Date da ricordare

> 7 gennaio 2025: entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2024/3110

> 8 gennaio 2026: data di applicazione generale, con eccezioni in base ai recepimenti delle singole Norme Tecniche Armonizzate

> Applicazione progressiva: l'obbligo per ciascun prodotto decorre da 12 mesi dopo la pubblicazione della specifica Norma Tecnica Armonizzata nella GUUE. Per molte famiglie di prodotto, il passaggio effettivo al nuovo regime avverrà progressivamente in funzione della pubblicazione e dell’entrata in applicazione delle nuove specifiche tecniche armonizzate e degli atti UE pertinenti.

Cosa richiede il CPR al produttore?

Solo se conformi ai requisiti del Regolamento UE n 2024/3110 e delle Norme Tecniche Armonizzate corrispondenti, i materiali e prodotti da costruzione possono essere dotati di Marchio CE ed essere immessi sul mercato nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (anche se prodotti fuori dal territorio UE).

Il Regolamento CPR 2024/3110 amplia i requisiti essenziali che i prodotti da costruzione devono soddisfare. Nell'Allegato I sono definiti 8 requisiti di base (rispetto ai precedenti 7):

1) Resistenza meccanica e stabilità - Integrità strutturale delle opere
2) Sicurezza in caso di incendio - Protezione antincendio
3) Igiene, salute e ambiente - Protezione da impatti negativi sulla salute
4) Sicurezza e accessibilità nell'uso - Sicurezza per lavoratori e utilizzatori
5) Protezione contro il rumore - Isolamento acustico e proprietà sonore
6) Risparmio energetico e ritenzione del calore - Efficienza energetica e prestazioni termiche
7) Emissioni nell'ambiente esterno - Controllo delle emissioni
8) Uso sostenibile delle risorse naturali - NOVITÀ: Economia circolare e sostenibilità ambientale

Nota bene
Questi requisiti rappresentano il collegamento tecnico necessario tra i prodotti da costruzione e le opere in cui vengono incorporati. La competenza normativa sulle opere di costruzione rimane degli Stati membri.

CPR 2024/3110: le novità da conoscere

1. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE OBBLIGATORIA
Il nuovo regolamento introduce requisiti vincolanti per la valutazione del ciclo di vita (LCA) dei prodotti: 
  • Caratteristiche ambientali essenziali predeterminate (Allegato II)
  • Valutazione basata su norma EN 15804 (EN 50693 per prodotti energetici)
  • Calcolo obbligatorio che copre tutte le fasi: dalla produzione allo smaltimento
  • Dichiarazione progressiva:
    > Fase 1: indicatori climatici (CO₂, consumo energetico)
    > Fase 2: riciclabilità, tossicità, efficienza delle risorse
  • 2. SISTEMA DI VALUTAZIONE 3+ PER LA SOSTENIBILITÀ
    Il CPR 2024/3110 introduce inoltre un nuovo sistema di valutazione specifico per la sostenibilità ambientale: il sistema 3+, che si affianca ai sistemi AVCP esistenti (4, 3, 2+, 1, 1+) e che nel nuovo regime prenderà la denominazione AVS 3+.
    Sistema AVCP / AVS
    Compiti del Fabbricante
    Compiti dell'Organismo Notificato
    Documentazione
    3+
    Preparazione dei dati ambientali e della documentazione necessaria
    Convalida tecnica dell'analisi ambientale. Verifica dati, software e ipotesi. Ispezione fisica dell'impianto.
    DoPC
    Il sistema 3+ si aggiunge ai sistemi di valutazione e verifica preesistenti 1,2,3,4. Vedi tabella unitaria nella sezione dedicata all’Iter Marcatura CE.

    Il sistema 3+ è complementare agli altri ed è specifico per la verifica della sostenibilità ambientale.
    3. PASSAPORTO DIGITALE DEI PRODOTTI Digitale dei Prodotti (DPP)
    Il regolamento introduce il Construction Digital Product Passport, destinato a diventare il contenitore digitale di riferimento per informazioni tecniche, documentali e ambientali del prodotto:
  • Archivio digitale con tutte le informazioni sul prodotto lungo il ciclo di vita
  • Interoperabilità con il DPP dell'ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation)
  • Contenuti: DoPC, dati tecnici, informazioni sulla sostenibilità
  • Obbligatorietà: 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Atto Delegato
  • 4. MARCATURA CE UNICA E RAFFORZATA
    Principio fondamentale: sul mercato UE la Marcatura CE è l'unica marcatura ammessa per attestare la conformità.
  • Vietate altre marcature che attestino conformità a metodi di valutazione diversi
  • Marcatura CE indica conformità a prestazioni dichiarate + requisiti di prodotto
  • DoPC (Dichiarazione di Prestazione e Conformità) unifica in un unico documento
  • Maggiore responsabilità del fabbricante sulla conformità del prodotto
  • 5. APPALTI PUBLICI VERDI (GPP) OBBLIGATORI
    Importante innovazione per il settore pubblico con il Green Public Procurement (GPP):
  • Le amministrazioni aggiudicatrici devono applicare requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale nei contratti pubblici
  • Requisiti stabiliti tramite Atti Delegati della Commissione
  • Possibilità di fissare requisiti più ambiziosi rispetto ai minimi
  • Deroghe possibili solo in casi debitamente giustificati (es. fornitore unico, offerte inadeguate, costi sproporzionati)
  • 6. SEMPLIFICAZIONI PER LE PMI
    Il Regolamento introduce importanti agevolazioni per piccole e medie imprese:
  • Condivisione dei risultati dei test tra operatori
  • Utilizzo a cascata della documentazione tecnica
  • Riconoscimento reciproco dei certificati
  • Semplificazioni per le microimprese, limitate agli aspetti procedurali e documentali; il sistema VVCP resta determinato dal rischio del prodotto
  • Procedure semplificate per prodotti fabbricati su specifica del committente in processi non seriali
  • Esenzione dalla DoPC quando il prodotto è installato in un'unica opera identificata
  • 7. ECONOMIA CIRCOLARE E PRODOTTI USATI
    Focus su riutilizzo e rifabbricazione:
  • Possibilità di elaborare specifiche tecniche armonizzate per prodotti usati e rifabbricati
  • Obbligo potenziale per i fabbricanti di riacquistare prodotti nuovi eccedentari o invenduti
  • Sistemi di cauzione-rimborso autorizzati per gli Stati membri
  • Disponibilità di pezzi di ricambio per 10 anni (prorogabile)
  • Progettazione orientata a riparabilità, disinstallazione e riciclaggio
  • 8. RAFFORZAMENTO DELLA VIGILANZA DEL MERCATO
  • Maggiori poteri per le autorità di vigilanza nazionali
  • Portale europeo per i reclami gestito dalla Commissione
  • Recupero dei costi delle ispezioni dagli operatori non conformi
  • Obbligo di reporting per gli Stati membri sulle attività di vigilanza
  • Coordinamento rafforzato tra autorità nazionali
  • Dichiarazione di Prestazione
    e Conformità (DoPC)

    Il nuovo Regolamento introduce la Dichiarazione di Prestazione e Conformità unificata, che sostituisce e integra la precedente DoP.
    Il nuovo Regolamento introduce la Dichiarazione di Prestazione e Conformità unificata, che sostituisce e integra la precedente DoP.
    Contenuti obbligatori
    Identificazione univoca del Fabbricante
    Identificazione univoca del prodotto-tipo
    Prestazioni dichiarate relative alle caratteristiche essenziali
    Prestazioni ambientali del ciclo di vita (per prodotti coperti da nuove specifiche tecniche)
    Conformità ai requisiti di prodotto applicabili
    Sistema di valutazione e verifica applicato
    Riferimento alle norme armonizzate o ETA (Valutazione Tecnica Europea)
    Identificazione dell'organismo notificato (se applicabile)
    Formato e disponibilità
    Leggibile meccanicamente (formato standardizzato per ciascuna specifica tecnica)
    Disponibile online su siti web non modificabili
    Collegamento inequivocabile al prodotto fisico
    Verifica tramite app della conformità alle norme nazionali
    Modello unificato disponibile nell'Allegato V del Regolamento.

    Come interveniamo

    Certimac: il vostro partner per la conformità CPR

    Organismo Notificato n.2685 ai sensi del Regolamento CPR per numerose famiglie di prodotti

    Laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da ACCREDIA

    I nostri servizi per il CPR 2024/3110

    La transizione al nuovo CPR 2024/3110 rappresenta una sfida e un'opportunità. Certimac vi accompagna con:
    Assistenza completa per la Marcatura CE secondo il nuovo CPR
    Verifica prodotti soggetti a Marcatura CE
    Check-list per la conformità CPR 2024
    Consulenza dedicata alla transizione normativa
    Strutture accreditate e notificate
    Test e prove di laboratorio secondo le norme armonizzate EN
    Valutazione del ciclo di vita (LCA) secondo EN 15804
    Percorsi dedicati per LCA e sostenibilità
    Consulenza su economia circolare e prodotti usati/rifabbricati
    Calcolo delle prestazioni ambientali
    Supporto per il Passaporto Digitale dei Prodotti
    Redazione della DoPC (Dichiarazione di Prestazione e Conformità)
    Procedure semplificate per PMI

    Formazione e aggiornamento

    Corsi sul nuovo Regolamento CPR 2024/3110
    Workshop su sostenibilità ambientale e LCA
    Sessioni dedicate alla transizione normativa

    Inizia subito il percorso verso la conformità al nuovo CPR 2024/3110.

    I nostri esperti in CPR sono a tua disposizione.

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    Prove accreditate ACCREDIA disponibili presso il nostro Laboratorio

    In qualità di Organismo notificato n. 2685 e laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da ACCREDIA, Certimac effettua prove accreditate secondo i metodi armonizzati del CPR, offrendo supporto ai fabbricanti per le prove iniziali di tipo (ITT) e per il sistema AVCP.
    Adesione a trazione (EN 1348:2007)
    Adesivi cementizi per piastrelle in ceramica
    Comportamento a compressione (EN 826:2013)
    Isolanti termici per edilizia
    Spessore (EN 823:2013)
    Isolanti termici per edilizia
    Resistenza termica (EN 12667:2001)
    Prodotti da costruzione con alta e media resistenza termica
    Impermeabilità all’acqua (EN 14891:2012/2017 A.7)
    Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi

    Tipologie di prodotti da costruzione marcati CE

    Certimac supporta i produttori di materiali da costruzione nel garantire la conformità dei loro prodotti al Regolamento CPR, tramite analisi, prove e test di laboratorio. Di seguito una selezione dei prodotti per i quali forniamo attività di testing:

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    “Marcatura CE dei prodotti da costruzione”

    Contesto normativo vigente, obblighi e sanzioni per il Fabbricante e per il Direttore Lavori

    Certimac: il tuo partner per la certificazione dei prodotti da costruzione

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    Ebook CPR 2024/3110: guida per i Produttori

    Le novità del Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione per Fabbricanti e Operatori del Settore

    Domande Frequenti (FAQ) sul CPR 2024/3110

    Il Regolamento UE 2024/3110, che rappresenta la nuova normativa sui prodotti da costruzione (CPR), è entrato in vigore il 7 gennaio 2025 ed è applicabile dall'8 gennaio 2026. Tuttavia, l'obbligo effettivo per ciascun prodotto decorre da 12 mesi dopo la pubblicazione della specifica tecnica armonizzata relativa nella GUUE.
    Le principali novità apportate dal nuovo regolamento sono:

    Passaporto Digitale del Prodotto: viene introdotto questo strumento innovativo per garantire una maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni relative ai materiali.
    Criteri ambientali più stringenti: il regolamento impone standard più elevati in termini di sostenibilità ambientale per i prodotti immessi sul mercato.
    Nuovi requisiti per le certificazioni: sono previsti aggiornamenti e nuovi obblighi riguardanti le certificazioni EPD (Environmental Product Declaration) e l'analisi LCA (Life Cycle Assessment).

    Queste misure avranno un impatto diretto su produttori, fornitori e costruttori, richiedendo un adeguamento dei processi aziendali per trasformare questi nuovi vincoli in opportunità di competitività e sostenibilità.
    Il vecchio regolamento è abrogato, ma i prodotti certificati secondo il CPR 305/2011 possono continuare a essere commercializzati fino all'entrata in applicazione delle nuove norme armonizzate per la loro famiglia di prodotto. I due regolamenti coesisteranno per anni.
    I prodotti con Marcatura CE esistente possono continuare a essere immessi sul mercato. La transizione alle nuove specifiche tecniche avverrà gradualmente, prodotto per prodotto, secondo un piano di lavoro pluriennale.
    La LCA diventa obbligatoria progressivamente con un focus iniziale sulle famiglie di prodotti ad alto impatto sulla sostenibilità:

    - Dall'8 gennaio 2026: caratteristiche ambientali essenziali base (punti a-d, Allegato II)
    - Solo per prodotti coperti da nuove specifiche tecniche armonizzate sviluppate secondo il CPR 2024
    - Introduzione graduale di ulteriori caratteristiche tramite Atti Delegati
    L'analisi LCA (Life Cycle Assessment) agisce come strumento tecnico fondamentale per soddisfare i requisiti del Regolamento UE 2024/3110, fornendo la base scientifica per misurare la sostenibilità dei prodotti.

    Nello specifico, l’LCA supporta il regolamento quantificando l'impatto ambientale (es. emissioni di CO2) lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento.

    Questi dati quantitativi sono indispensabili per alimentare il Passaporto Digitale del Prodotto e permettere il confronto oggettivo tra diversi materiali da costruzione.
    Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) è una sorta di "carta d'identità" digitale del materiale che contiene:

    - Dichiarazione di Prestazione e Conformità
    - Dati tecnici completi
    - Informazioni ambientali e LCA
    - Dati su riparabilità, riciclabilità, pezzi di ricambio

    Sarà obbligatorio 18 mesi dopo l'Atto Delegato che istituirà il sistema.
    Il nuovo regolamento riconosce prodotti:

    - Usati: già utilizzati, disinstallati e reimmessi sul mercato
    - Rifabbricati: prodotti usati sottoposti a processi di trasformazione significativi

    Per questi prodotti possono essere sviluppate specifiche tecniche armonizzate dedicate, favorendo l'economia circolare.

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