Iter per la Marcatura CE dei Prodotti da Costruzione

Certimac accompagna i produttori di materiali da costruzione nel percorso completo per ottenere la Marcatura CE dei loro prodotti, secondo il Regolamento (UE) 2024/3110 (CPR)

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Prima di iniziare: il vostro prodotto è soggetto a Marcatura CE?
Non tutti i prodotti da costruzione sono obbligatoriamente soggetti a Marcatura CE.

 L’obbligo scatta quando:

Esiste una specifica tecnica armonizzata applicabile al prodotto (tipicamente una norma armonizzata europea – hEN – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), oppure il fabbricante sceglie il percorso volontario della Valutazione Tecnica Europea (ETA).

Nel quadro del nuovo CPR 2024/3110 questa logica resta valida, ma occorre tenere presente che la transizione è progressiva: per molti prodotti il nuovo regime non è ancora operativo, mentre per altri lo diventerà nei prossimi anni, in funzione della pubblicazione delle nuove specifiche tecniche armonizzate.

Per questo, il primo passo è sempre verificare qual è la situazione normativa specifica del proprio prodotto.

Non sei sicuro se e quando il tuo prodotto sia soggetto all'obbligo?
È esattamente il tipo di domanda a cui rispondiamo ogni giorno.
Contattaci all’indirizzo cpr@certimac.it.
Marcatura CE dei prodotti da costruzione in 5 passi
Una volta verificata l'applicabilità, il fabbricante deve seguire un percorso definito dalla norma armonizzata di riferimento. I passaggi fondamentali sono sempre gli stessi, indipendentemente dal sistema AVCP applicabile - denominato AVS nelle norme armonizzate emesse sotto il nuovo CPR 2024/3110.

1. Determinazione del tipo di prodotto (PTD / ITT)
Il Fabbricante deve stabilire le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali definite dalla norma armonizzata. Questo può avvenire tramite prove di laboratorio (Initial Type Test – ITT), calcoli, valori tabulati o documentazione descrittiva, secondo quanto previsto dalla specifica norma.

2. Implementazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)
Il Fabbricante deve dotarsi di un sistema documentato di controllo della produzione in fabbrica (Factory Production Control – FPC), che garantisca nel tempo la costanza delle prestazioni dichiarate. Non si tratta di un adempimento una tantum, ma di un sistema continuo di procedure, verifiche e registrazioni che accompagna la produzione.

3. Coinvolgimento dell'Organismo Notificato (quando previsto)
A seconda del sistema AVCP / AVS applicabile al prodotto, alcune o tutte le attività di cui sopra devono essere svolte o verificate da un Organismo Notificato. Il sistema AVCP / AVS è indicato nell’Allegato ZA della norma armonizzata applicabile. Con il nuovo CPR 2024/3110, l’Organismo Notificato non solo verifica le prestazioni, ma supporta anche il Fabbricante nella comprensione dei requisiti ambientali e nella predisposizione della documentazione tecnica.

4. Redazione della Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC)
Al termine del percorso, il Fabbricante redige e mette a disposizione la Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC), il documento introdotto dal nuovo CPR 2024/3110 che sostituisce e integra la precedente Dichiarazione di Prestazione (DoP). La DoPC dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali applicabili e, progressivamente, includerà anche le informazioni ambientali richieste dal nuovo regolamento.

5. Apposizione del Marchio CE
Solo dopo aver completato tutte le fasi previste dal sistema AVCP / AVS applicabile, il Fabbricante può apporre il Marchio CE in modo visibile, leggibile e indelebile.

I sistemi AVCP/AVS: cosa cambia in base al prodotto
Il sistema AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) definisce il livello di controllo richiesto e stabilisce cosa spetta al fabbricante e cosa invece richiede il coinvolgimento di un Organismo Notificato. È la norma armonizzata del prodotto a indicare quale sistema si applica. Con il nuovo CPR 2024/3110 questa denominazione evolve in AVS (Assessment and Verification Systems - Sistemi di Valutazione e Verifica), ma il principio resta invariato e la transizione avverrà progressivamente con la pubblicazione delle nuove norme armonizzate.
Chiedi al nostro esperto
Ing. Mattia Morganti
Direttore Tecnico CPR [cpr@certimac.it]
Sistema AVCP / AVS
Compiti del Fabbricante

Compiti dell'Organismo Notificato

Documentazione

4
Determinazione del tipo di prodotto + FPC

Non è previsto alcun intervento da parte di terzi

DoPC

3
FPC
Il fabbricante deve ottenere da un Organismo Notificato un certificato che attesti la corretta determinazione del tipo e della categoria di prodotto (campionamento a carico del fabbricante)

DoPC

3+
Preparazione dei dati ambientali e della documentazione necessaria

L’Organismo Notificato con scope dedicato effettua la convalida tecnica delle prestazioni ambientali del prodotto, attraverso la verifica dei dati, degli strumenti di calcolo (software) e delle ipotesi adottate, nonché mediante ispezioni dell’impianto produttivo. Certimac non opera in sistema 3+, ma supporta i fabbricanti nella predisposizione dei dati e nell’orientamento verso gli organismi competenti.
DoPC

2+
Determinazione del tipo di prodotto + FPC + ulteriori prove su campioni

L'Organismo Notificato rilascia il certificato di conformità FPC, previa ispezione iniziale e sorveglianza continua

DoPC + Certificato di conformità FPC

1
FPC + ulteriori prove su campioni

L'Organismo Notificato rilascia il certificato di costanza della prestazione, sulla base di determinazione del tipo, ispezione iniziale e sorveglianza continua

DoPC + Certificato di costanza della prestazione
1+
FPC + ulteriori prove su campioni durante la fase di produzione

Come sistema 1, con l'aggiunta di prove di controllo su campioni prelevati presso lo stabilimento o i depositi del fabbricante
DoPC + Certificato di costanza della prestazione


Le responsabilità del fabbricante
Apponendo il Marchio CE, il fabbricante si assume una responsabilità precisa e non delegabile: quella di garantire che il prodotto corrisponda effettivamente a quanto dichiarato nella DoPC e che rispetti i requisiti applicabili del CPR.

Il nuovo CPR 2024/3110 definisce otto requisiti di base delle opere di costruzione, ai quali i prodotti da costruzione devono contribuire:

1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza e accessibilità nell'uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
7. Emissioni nell'ambiente esterno.


Uso sostenibile delle risorse naturali (novità del CPR 2024/3110)
Non tutti i requisiti si applicano a tutti i prodotti: è la norma armonizzata di riferimento a definire quali caratteristiche essenziali devono essere valutate e dichiarate per uno specifico prodotto e destinazione d'uso.

Quando decorre l'obbligo di Marcatura CE?
L'obbligo per ciascun prodotto decorre dalla pubblicazione in GUUE della norma armonizzata applicabile, al termine del periodo di coesistenza previsto. Con il passaggio al nuovo CPR 2024/3110, questo meccanismo è confermato ma il quadro si è fatto più articolato.
I prodotti già certificati secondo il CPR 305/2011 possono continuare a essere immessi sul mercato fino all'entrata in applicazione delle nuove specifiche tecniche armonizzate per la loro famiglia di prodotto. I due regolamenti coesisteranno per anni. 

Per molti prodotti il passaggio al nuovo regime non è imminente; per altri è già in corso o lo sarà a breve.
Capire quando e come si applica il nuovo CPR al proprio prodotto specifico è oggi uno degli aspetti più critici per i Fabbricanti, e uno dei servizi principali che Certimac offre nell'ambito della consulenza normativa.

Come Certimac può supportarvi
Certimac è Organismo Notificato n. 2685 ai sensi del CPR 2024/3110 e laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da ACCREDIA. In quanto Organismo di Ricerca partecipato da ENEA e CNR, forniamo prove di laboratorio, certificazione, supporto normativo e ambientale, accompagnando il fabbricante passo passo verso la Marcatura CE conforme al nuovo CPR.

In concreto, possiamo supportarvi su:
  • Verifica dell'applicabilità normativa al tuo prodotto e identificazione della norma armonizzata di riferimento
  • Esecuzione delle prove iniziali di tipo (ITT) nel nostro laboratorio accreditato
  • Certificazione del sistema FPC
  • Supporto alla redazione della DoPC
  • Consulenza sulla transizione dal CPR 305/2011 al CPR 2024/3110
  • Supporto sui requisiti ambientali e LCA introdotti dal nuovo CPR, in coordinamento con la nostra Area Sostenibilità.

  • Devi apporre il Marchio CE sul vostro prodotto da costruzione?

    Certimac vi guida passo passo: dalla verifica normativa iniziale fino al rilascio delle certificazioni e al supporto completo nella redazione della DoPC, assicurando conformità tecnica e ambientale secondo il CPR 2024/3110.

    Puoi contattare i nostri esperti compilando il form in fondo alla pagina oppure:
    - scrivere a cpr@certimac.it
    - chiamare lo 0546/678518

    Organismo notificato

    Certimac è Organismo Notificato n. 2685 ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3110 (CPR). Rilascia attestati di prova, certificati di conformità FPC e certificati di costanza della prestazione per le famiglie di prodotto rientranti nel proprio scope di notifica.

    scopri di più

    FAQ – Iter Marcatura CE e CPR 2024/3110

    Il primo passo è verificare se esiste una norma armonizzata europea applicabile al tuo prodotto e se i suoi riferimenti sono stati pubblicati in GUUE. Se la risposta è sì, il percorso di Marcatura CE è obbligatorio. Se non esiste una norma armonizzata applicabile, è possibile valutare il percorso volontario tramite Valutazione Tecnica Europea (ETA). In entrambi i casi, Certimac può aiutarvi a fare questa verifica preliminare.
    La documentazione richiesta dipende dal sistema AVCP / AVS applicabile al tuo prodotto. In tutti i casi è necessaria la Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC), che il Fabbricante redige al termine del percorso. A questa si aggiungono, nei sistemi che prevedono il coinvolgimento di un Organismo Notificato, il certificato di conformità FPC (sistema 2+) o il certificato di costanza della prestazione (sistemi 1 e 1+). La base tecnica di tutto è la determinazione del tipo di prodotto, che si traduce nelle prove iniziali di tipo (ITT) o in documentazione equivalente prevista dalla norma.
    L'impianto di base del percorso - prove iniziali, FPC, sistema AVCP / AVS, dichiarazione del fabbricante - rimane invariato. Le novità principali riguardano l'introduzione della DoPC in sostituzione della DoP, l'aggiunta di un ottavo requisito di base (uso sostenibile delle risorse naturali), la progressiva introduzione di requisiti ambientali e di un passaporto digitale di prodotto. La transizione avviene gradualmente, prodotto per prodotto, in funzione delle nuove specifiche tecniche armonizzate.
    No. I prodotti certificati secondo il CPR 305/2011 possono continuare a essere immessi sul mercato fino all'entrata in applicazione delle nuove specifiche tecniche armonizzate per la loro famiglia di prodotto. La transizione è graduale. Quando arriverà il momento, Certimac può supportarvi nell'adeguamento al nuovo regime.
    Il sistema AVCP applicabile al tuo prodotto e alla sua destinazione d'uso è indicato nell'Allegato ZA della norma armonizzata di riferimento. Per i prodotti che saranno coperti da nuove norme armonizzate emesse sotto il CPR 2024/3110, la denominazione diventerà AVS, ma il meccanismo di identificazione resterà lo stesso. Se non sai come leggere questo documento o hai dubbi sull'applicabilità, il nostro team CPR può orientarti: scrivi a cpr@certimac.it.

    Il coinvolgimento di un Organismo Notificato è richiesto quando il sistema AVCP / AVS applicabile al prodotto è 1+, 1 o 2+. In questi casi, alcune attività - come le prove iniziali di tipo, la certificazione FPC o la sorveglianza continua - non possono essere svolte dal solo fabbricante. Nel sistema 3, interviene un Laboratorio di Prova Notificato. Nel sistema 3+, specifico per le prestazioni ambientali, è richiesto un Organismo Notificato con scope dedicato. Nel sistema 4, il fabbricante opera in autonomia.

    In questo caso potete valutare il percorso della Valutazione Tecnica Europea (ETA), che si basa su un European Assessment Document (EAD) elaborato da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB). L'ETA consente di ottenere una base tecnica per dichiarare le prestazioni del prodotto e, quando applicabile, apporre la Marcatura CE. Nel quadro del CPR 2024/3110 questo percorso resta rilevante anche nella fase transitoria.

    La Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC) è il documento con cui il Fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali applicabili. Nel nuovo CPR 2024/3110, la DoPC integra progressivamente anche le informazioni ambientali del ciclo di vita, dove richieste dalle nuove specifiche tecniche. Il passaggio dalla DoP alla DoPC non avverrà simultaneamente per tutti i prodotti, ma seguirà la transizione progressiva legata alla pubblicazione delle nuove norme armonizzate.


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    “Marcatura CE dei prodotti da costruzione”

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