FAQ Marcatura CE

Rispondiamo alle 15 domande più frequenti sulla Marcatura CE

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La Marcatura CE è l’attestazione con cui il fabbricante dichiara che un prodotto da costruzione, quando rientra nel campo di applicazione di una specifica tecnica armonizzata o di una Valutazione Tecnica Europea (ETA), è conforme al quadro normativo europeo applicabile e alle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso.

Nel settore dei prodotti da costruzione, la Marcatura CE consente l’immissione sul mercato nello Spazio Economico Europeo e si fonda sulla documentazione tecnica prevista dal CPR, sulla dichiarazione del fabbricante e sul rispetto del sistema di valutazione e verifica applicabile.

Con il nuovo CPR (UE) 2024/3110, questo impianto viene mantenuto ma rafforzato sotto il profilo della tracciabilità, della digitalizzazione e, progressivamente, delle informazioni ambientali.

La Marcatura CE consente al prodotto da costruzione di essere immesso sul mercato dello Spazio Economico Europeo secondo regole armonizzate comuni.

Non è un marchio di qualità né un marchio volontario di eccellenza: indica che il prodotto è accompagnato dalla documentazione prevista dal sistema CPR e che le sue prestazioni sono state valutate e dichiarate secondo la specifica tecnica applicabile.

Nel nuovo CPR 2024/3110 il quadro si amplia, perché le informazioni sul prodotto sono destinate a includere, in modo progressivo e in funzione delle specifiche tecniche applicabili, anche aspetti di sostenibilità, digitalizzazione e tracciabilità.
I requisiti di base delle opere di costruzione sono ora otto, includendo anche l’uso sostenibile delle risorse naturali.

Il responsabile della Marcatura CE è il fabbricante, cioè il soggetto che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio e che si assume la responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate e agli obblighi applicabili del CPR.

Se un importatore o un distributore commercializza il prodotto a proprio nome o marchio, oppure lo modifica in modo tale da poterne influenzare la conformità, assume gli obblighi del fabbricante.

La Dichiarazione di Prestazione (DoP) è il documento con cui il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali definite dalla specifica tecnica applicabile.

Nel quadro del CPR 305/2011, la DoP è stata il documento centrale per accompagnare la Marcatura CE. Il nuovo CPR (UE) 2024/3110 introduce però la logica della Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC), destinata a integrare in un unico documento la dichiarazione delle prestazioni e la conformità ai requisiti di prodotto applicabili.

Il passaggio pratico dalla DoP alla DoPC non avverrà in modo uniforme e simultaneo per tutti i prodotti, ma seguirà la transizione progressiva del nuovo regolamento.

Hai dubbi su come adeguare la tua documentazione al nuovo CPR 2024/3110? Il nostro team CPR può supportarti nella redazione della DoPC. Scrivici: cpr@certimac.it oppure compila il form in fondo alla pagina.

Una norma armonizzata è una norma tecnica europea elaborata dagli organismi di normazione europei su mandato della Commissione europea e i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Nel settore dei prodotti da costruzione, la pubblicazione in GUUE consente di utilizzare tale norma come base per la valutazione delle prestazioni e per la Marcatura CE del prodotto, quando applicabile.

Nel nuovo CPR 2024/3110 continua a essere centrale il ruolo delle specifiche tecniche armonizzate, ma il sistema si evolve progressivamente e convive, in fase transitoria, con il precedente quadro CPR 305/2011 e con il percorso ETA/EAD per i prodotti non coperti da norma armonizzata.

La Marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione.

Se ciò non è possibile o non è giustificato per la natura del prodotto, può essere apposta su un’etichetta, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Nel nuovo CPR si rafforza inoltre il collegamento tra prodotto fisico, documentazione e informazioni digitali associate al prodotto.

Un prodotto da costruzione è soggetto a Marcatura CE quando rientra nel campo di applicazione di una specifica tecnica armonizzata applicabile, oppure quando il fabbricante sceglie di seguire il percorso della Valutazione Tecnica Europea (ETA) per un prodotto non coperto da norma armonizzata.

Per verificare l’obbligo occorre quindi controllare se esiste una norma armonizzata pertinente pubblicata in GUUE o, in alternativa, se il prodotto può essere valutato tramite EAD/ETA.

Nel nuovo CPR 2024/3110 questa logica resta valida, ma la transizione al nuovo regime avviene progressivamente in funzione delle nuove specifiche tecniche armonizzate.

Non sei sicuro se il tuo prodotto è soggetto a Marcatura CE obbligatoria o in quale regime normativo si trova? Contatta il Direttore Tecnico CPR scrivendo a cpr@certimac.it oppure compila il form in fondo alla pagina.

Sì, esistono casi particolari nei quali un prodotto da costruzione può non essere soggetto all’obbligo di Marcatura CE, ad esempio quando non rientra nel campo di applicazione di una specifica tecnica armonizzata e non viene immesso sul mercato tramite il percorso ETA.

Esistono inoltre, nel quadro CPR, alcune deroghe e semplificazioni per situazioni particolari, come alcuni prodotti realizzati su specifica del committente, per un’opera determinata o in contesti non seriali.

Tuttavia, queste eccezioni devono essere valutate con attenzione caso per caso, perché non operano in modo automatico né generalizzato.

Se un prodotto da costruzione non è coperto da una norma armonizzata, il fabbricante può valutare il percorso della Valutazione Tecnica Europea (ETA), fondato su un European Assessment Document (EAD), a condizione che tale percorso sia pertinente per il prodotto.

La ETA consente di disporre di una base tecnica per dichiarare le prestazioni del prodotto e, quando applicabile, procedere alla Marcatura CE. Nel nuovo CPR 2024/3110 il percorso ETA/EAD resta rilevante, anche nel quadro transitorio tra vecchio e nuovo regime.

Certimac può aiutarti a valutare se il percorso ETA/EAD è applicabile al tuo prodotto e come procedere. Contatta il nostro Team CPR all’indirizzo cpr@certimac.it oppure compila il form in fondo alla pagina.

La dichiarazione deve essere resa disponibile quando il prodotto soggetto al quadro CPR viene immesso sul mercato, secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.

Nel sistema tradizionale CPR, la DoP accompagna il prodotto o viene resa disponibile in forma cartacea o elettronica.

Nel nuovo CPR 2024/3110, la logica documentale evolve verso la DoPC e verso una maggiore integrazione con strumenti digitali, ma la transizione sarà progressiva e dipenderà dalla concreta applicazione delle nuove specifiche tecniche e degli atti europei attuativi.

La dichiarazione può essere fornita in forma cartacea oppure, nei casi consentiti, in formato elettronico o tramite messa a disposizione digitale, purché resti chiaramente collegata al prodotto interessato e accessibile ai destinatari previsti.

Nel nuovo CPR 2024/3110 aumenta il peso della digitalizzazione documentale e della leggibilità meccanica delle informazioni, in coerenza con l’evoluzione verso strumenti come la DoPC e, in prospettiva, il passaporto digitale di prodotto.

L’Appendice o Allegato ZA è la parte della norma armonizzata che collega il contenuto tecnico della norma agli obblighi previsti dal sistema europeo di Marcatura CE.

In essa sono normalmente individuate le caratteristiche essenziali da dichiarare, i metodi di valutazione pertinenti e il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile al prodotto.

Per i fabbricanti, l’Allegato ZA resta quindi un riferimento tecnico-operativo centrale per capire come applicare correttamente la norma armonizzata al proprio prodotto.

Le norme armonizzate vigenti, emesse sotto il Regolamento (UE) 305/2011, utilizzano la denominazione AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance). Il nuovo CPR 2024/3110 aggiorna questa denominazione in AVS (Assessment and Verification Systems - Sistemi di Valutazione e Verifica), che entrerà progressivamente in uso con la pubblicazione delle nuove norme armonizzate emesse sotto il nuovo regime.

Al di là della denominazione, il principio non cambia: il sistema definisce come devono essere valutate e verificate le prestazioni dichiarate del prodotto da costruzione, distinguendo i compiti del fabbricante e quelli, quando previsti, dell'Organismo Notificato, con l'obiettivo di garantire affidabilità, coerenza e costanza nel tempo delle prestazioni dichiarate.

Il CPR 2024/3110 introduce inoltre un nuovo sistema di valutazione specifico per la sostenibilità ambientale: il sistema 3+, che si affianca ai sistemi AVCP esistenti (4, 3, 2+, 1, 1+) e che nel nuovo regime prenderà la denominazione AVS 3+.

Vuoi capire quale sistema AVCP si applica al tuo prodotto e cosa comporta concretamente? Il nostro Team CPR può orientarti. Scrivi all’indirizzo cpr@certimac.it oppure compila il form in fondo alla pagina.

Le prove iniziali (Initial Type Test - ITT) e, più in generale, la determinazione del tipo di prodotto (Product Type Determination - PTD) sono le attività tecniche con cui il fabbricante definisce e documenta le prestazioni del prodotto da costruzione rispetto alla specifica tecnica applicabile.

A seconda del caso, questa determinazione può basarsi su prove, calcoli, valori tabulati o altra documentazione tecnica prevista dal quadro CPR.

Quando richiesto dal sistema AVCP applicabile - o AVS, per i prodotti coperti da norme armonizzate emesse sotto il nuovo CPR 2024/3110 - a tali attività partecipa anche un Organismo Notificato.

Si tratta quindi del passaggio iniziale che consente di stabilire in modo affidabile le prestazioni del prodotto e di predisporre correttamente la documentazione per la Marcatura CE.

I Controlli di Produzione in Fabbrica (Factory Production Control – FPC) sono l'insieme delle procedure, verifiche e controlli periodici interni sotto la responsabilità del fabbricante, il quale è coadiuvato da un Organismo Notificato nei casi previsti dal sistema AVCP applicabile - o AVS, per i prodotti coperti da norme armonizzate emesse sotto il nuovo CPR 2024/3110 - per garantire che il prodotto immesso sul mercato mantenga nel tempo le prestazioni dichiarate.

Il loro contenuto e la loro intensità dipendono dalla specifica tecnica applicabile e dal sistema AVCP / AVS previsto per il prodotto.

Gli FPC sono quindi uno strumento essenziale per assicurare continuità, tracciabilità e affidabilità della produzione ai fini della Marcatura CE.

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Ing. Mattia Morganti
Direttore Tecnico CPR [cpr@certimac.it]

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