Il principio DNSH – Do No Significant Harm, introdotto dall’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia europea, rappresenta il pilastro fondamentale per garantire che
ogni misura, investimento o progetto finanziato non
arrechi un danno significativo all'ambiente.
In altre parole, le attività economiche devono essere
conformi al principio DNSH, evitando di arrecare danni significativi a uno qualsiasi dei sei obiettivi ambientali definiti dall’Unione Europea.
Il rispetto del principio
Do No Significant Harm (DNSH) è obbligatorio per tutte le iniziative sostenute nell'ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dei Piani Nazionali di investimento, e degli strumenti di finanziamento legati al
Next Generation EU e al
Green Deal Europeo. In un contesto sempre più orientato alla transizione ecologica e digitale, il DNSH rappresenta una condizione per rendere
ogni attività economica realmente sostenibile.
Per un’azienda, rispettare i requisiti ambientali europei significa contribuire in modo sostanziale alla
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla
conservazione degli habitat, al
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, e più in generale a un modello di sviluppo sostenibile.