Si tratta di uno strumento normativo atteso da tempo a livello di filiera edilizia e costruzioni che nasce per regolamentare il settore del recupero dei rifiuti inerti con particolare riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto. Il decreto si inserisce nel più ampio percorso verso un'economia circolare in vari settori industriali e soprattutto in edilizia, di cui il Ministero della Transizione Ecologica è regista e promotore.
Il decreto EoW stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti da C&D (provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), sottoposti ad apposite operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs.152/2006.
In altre parole, gli scarti dell’edilizia che rispondono a questi criteri sono qualificati come aggregato recuperato e possono quindi essere reimpiegati per differenti scopi.
Il nuovo decreto End of Waste è stato firmato dal Ministro Cingolani lo scorso 15 luglio ed è ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto “End of Waste” è strutturato in 8 articoli e 3 allegati, contiene i requisiti e i parametri che un aggregato deve rispettare per poter essere qualificato come recuperato (e potenzialmente riciclabile e riutilizzabile) e definisce:
L’aggregato recuperato per cessare di essere considerato rifiuto (End Of Waste) dovrà soddisfare i criteri descritti nell’allegato 1 e, in base alla destinazione d’uso prevista, rispettare i requisiti tecnici definiti dalle norme armonizzate di riferimento.
Si tratta, in totale, di 27 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, indicati nel punto d.1) dell'allegato 1.
L’Allegato 2 (articolo 4) elenca invece i diversi scopi per cui l'aggregato recuperato è utilizzabile, quali ad esempio sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, civili e industriali; recuperi ambientali, riempimenti e colmate; realizzazione di strati accessori aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante; confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici.
È possibile marcare CE l’aggregato recuperato secondo le norme armonizzate europee che ne definiscono la destinazione di uso: EN 13242, EN 12620, EN 13139, EN 13043, EN 13055-1 e EN 13055-2, EN 13450, EN 13383-1 come indicate alla tabella 5 dell’Allegato 2.
Certimac è già a disposizione per svolgere le analisi secondo le modalità previste dal nuovo decreto. In particolare:
→ Certimac è organismo notificato n.2685 ai sensi del Reg 305/2011/UE è rilascia certificazioni ai fini della marcatura CE secondo le norme armonizzate richiamate dal decreto. Gli esperti di Marcatura CE - CPR di Certimac possono affiancare le imprese in tutto l’iter di certificazione
→ Certimac è organismo di ricerca accreditato in grado di supportare le imprese produttrici del rifiuto e/o i potenziali utilizzatori della materia prima seconda per lo sviluppo e la messa a punto di miscele, prodotti e manufatti sostenibili a base di inerte recuperato al fine di valutarne il potenziale riciclo e riuso.
→ Certimac è organismo di parte terza indipendente accreditato in grado di rilasciare le certificazioni necessarie per dimostrare il soddisfacimento del requisito del contenuto di riciclato/recuperato presente negli aggregati di cui al Regolamento End of Waste
I nostri specialisti in materiali da costruzione, marcatura CE/CPR ed economia circolare sono a vostra disposizione:
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