10/06/2022

D.lgs. 199/2021: nuovi obblighi energetici

Dal 13 giugno 2022 viene modificata la soglia minima consentita per l’energia rinnovabile, sia negli edifici di nuova costruzione che in quelli soggetti a ristrutturazione rilevante. Cosa prevede la normativa.

Nuove disposizioni in materia di fonti rinnovabili e costruzioni nuove o soggette a ristrutturazioni rilevanti. È stata infatti incrementata al 60% (rispetto al precedente 50%) la copertura obbligatoria da fonti rinnovabili dei consumi energetici per gli edifici privati, mentre per gli edifici pubblici la quota è aumentata al 65%. Questo è quanto entrato in vigore il 13 giugno 2022 con il d.lgs. 199/2021, che attua la direttiva UE 11/12/2018, n. 2001 “Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” (detta RED II) .

 

D.lgs. 199/2021 | A quali edifici si applica

 

Come già specificato nel D.Lgs 28/2011, per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende:

  1. un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
  2. un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione, anche in manutenzione straordinaria.

Per edificio di nuova costruzione si intende invece un edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 199/2021.

 

D.lgs. 199/2021 | Per quali consumi

 

Il D.Lgs. 199/2021 stabilisce - tramite il ricorso di impianti a fonti rinnovabili - il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.


Le disposizioni in materia di nuove costruzioni ed edifici ristrutturati fanno riferimento a tutte le tipologie di rinnovabili ad oggi in uso in campo edile: l’energia solare, termica, eolica, geotermica, idroelettrica o da biomassa.

 

Si prevede inoltre l’ulteriore obbligo di realizzazione - sugli edifici soggetti all’applicazione del Decreto - di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza proporzionata alla superficie di terreno occupata dall’edificio: la potenza, misurata in kW di tali impianti, sarà non inferiore al 5% della suddetta superficie in caso di edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici soggetti a ristrutturazione rilevante la percentuale sarà del 2,5%. Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono aumentati del 10%.

 

D.lgs. 199/2021 | Gli edifici esonerati

 

Restano esclusi dal presente obbligo:

  • gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti, purché tale sistema copra l’intero fabbisogno di energia termica;
  • gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee e comunque da rimuovere entro 24 mesi dalla data della fine dei lavori di costruzione;
  • gli edifici pubblici messi a disposizione di corpi armati se gli adempimenti risultano incompatibili con la loro natura e destinazione d’uso;
  • gli edifici vincolati, se il rispetto delle disposizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici, artistici e paesaggistici.

D.lgs. 199/2021 | Prossimi passi

 

A partire da gennaio 2024, gli obblighi verranno rideterminati con cadenza quinquennale.

 

Obiettivo del provvedimento è l’accelerazione del percorso di transizione energetica del nostro Paese, in linea con gli obiettivi europei di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Proprio per raggiungere questi obiettivi, si può notare come la percentuale di copertura dei consumi con fonti rinnovabili sia progressivamente aumentata nel corso degli anni:

  • 20% con il d.lgs n. 28/2011;
  • 35%, per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017;
  • 50% a partire dal 2018;
  • 60% e 65% dal 13 giugno 2022.

D.lgs. 199/2021 | Cosa possiamo fare per te

 

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