Dopo la sospensione dello scorso 3 marzo, il portale del Conto Termico 3.0 gestito dal GSE riaprirà il 13 aprile, riattivando l’accesso agli incentivi per interventi di efficientamento energetico rivolti a amministrazioni pubbliche, soggetti privati ed enti del terzo settore. La riapertura conferma la piena operatività dello strumento, senza esclusioni tra le categorie di beneficiari.
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Conto Termico 3.0 è entrato in vigore il 25 dicembre 2025, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 224 del 26 settembre 2025) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025.Nel Conto Termico 3.0, la diagnosi energetica non è un semplice adempimento burocratico, ma un documento tecnico strategico che guida la progettazione e la richiesta dell’incentivo, supportando scelte consapevoli e la corretta quantificazione dei benefici attesi.
La diagnosi energetica resta il punto di partenza imprescindibile per accedere agli incentivi. Il nuovo decreto conferma l’obbligatorietà di redigere una diagnosi energetica preliminare per specifiche categorie di intervento e ne riconosce il contributo economico a copertura dei costi.
In particolare, il decreto prevede 20 milioni di euro dedicati alla redazione delle diagnosi energetiche e degli APE post operam, strumenti essenziali per pianificare in modo efficace gli interventi e garantirne l’ammissibilità.
L’articolo 15 del Decreto MASE 7 agosto 2025 definisce in modo puntuale i casi in cui la richiesta di incentivo nell’ambito del Conto Termico 3.0 deve essere corredata da diagnosi energetica ante intervento e da Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-operam.
L’obbligo di diagnosi energetica si applica sempre per alcune tipologie di intervento di efficienza energetica sugli edifici, in particolare:
Per altre tipologie di intervento, la diagnosi energetica è invece richiesta solo al ricorrere di specifiche condizioni, ovvero quando gli interventi sono realizzati su interi edifici dotati di impianti di riscaldamento con potenza nominale complessiva pari o superiore a 200 kW. In questi casi rientrano:
La normativa esclude invece l’obbligo di diagnosi energetica e di APE nei casi in cui gli interventi riguardino:
Nei casi in cui la diagnosi energetica e l’APE siano obbligatori, la documentazione deve essere allegata alla domanda di accesso all’incentivo, all’interno delle specifiche sezioni previste per ciascuna tipologia di intervento.
Anche nei casi di prenotazione dell’incentivo, la diagnosi energetica – se richiesta – deve essere allegata già in fase di prenotazione e non può essere prodotta successivamente.
La corretta individuazione dell’obbligo e la completezza della documentazione rappresentano un passaggio decisivo per l’ammissibilità della pratica.
Nel Conto Termico 3.0, le modalità di redazione della diagnosi energetica e dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rivestono un ruolo centrale ai fini dell’accesso agli incentivi.
L’articolo 15, comma 3, del Decreto MASE 7 agosto 2025 stabilisce infatti che entrambi i documenti debbano essere predisposti nel rispetto delle specifiche tecniche dell’Allegato I, oltre che in conformità alla normativa nazionale e alle eventuali disposizioni regionali vigenti.
Si tratta di un requisito sostanziale e non meramente formale. La conformità all’Allegato I incide direttamente sulla completezza, sulla struttura e sulla qualità tecnica della diagnosi, mentre il rispetto della disciplina regionale assume particolare rilievo per gli aspetti legati alla certificazione energetica e alle modalità di redazione e deposito dell’APE. In fase di istruttoria, eventuali difformità possono comportare richieste di integrazione documentale o, nei casi più critici, il rigetto della domanda di incentivo.
Le Regole applicative del GSE definiscono infine i requisiti soggettivi e tecnici per la redazione della diagnosi. Il documento deve essere predisposto obbligatoriamente da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato secondo la UNI CEI 11339 oppure da una ESCO certificata UNI CEI 11352, ed essere conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e ai criteri minimi previsti dal D.Lgs. n. 102/2014. L’APE, sia ante intervento sia post-operam, deve invece rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2005 e dai relativi decreti attuativi, tenendo conto delle disposizioni regionali applicabili.
Nel complesso, la diagnosi energetica richiesta dal Conto Termico 3.0 non è una valutazione semplificata, ma un elaborato tecnico strutturato, chiamato a descrivere in modo coerente lo stato di fatto dell’edificio e gli effetti energetici degli interventi proposti, costituendo uno degli elementi centrali per la corretta istruttoria della pratica.
Il Conto Termico 3.0 prevede una copertura parziale o totale dei costi della diagnosi energetica, differenziata in base al tipo di beneficiario:
Un aspetto di particolare rilievo riguarda il rapporto tra incentivo alla diagnosi e massimale complessivo degli interventi. Quando la diagnosi energetica è obbligatoria, l’incentivo riconosciuto per la sua redazione non concorre al raggiungimento del massimale complessivo dell’incentivo spettante per gli interventi. Al contrario, nei casi in cui la diagnosi non è obbligatoria, le relative spese professionali possono essere ricomprese tra le spese ammissibili dell’intervento incentivato.
Per le amministrazioni pubbliche è previsto anche un contributo anticipato per diagnosi energetiche fino al 50% del contributo massimo spettante dopo l’accettazione della domanda, con il saldo erogato al completamento e alla realizzazione di almeno uno degli interventi individuati.
Nel Conto Termico 3.0 la diagnosi energetica non è sempre obbligatoria, ma è richiesta solo per specifiche tipologie di intervento e, in alcuni casi, al ricorrere di determinate condizioni.
Quando prevista, la diagnosi deve essere redatta prima dell’intervento e allegata alla domanda di accesso all’incentivo.
La redazione è riservata a Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) o a+d ESCO certificate, in conformità alle Regole applicative del GSE.
Le spese sostenute per la diagnosi energetica sono incentivabili, con una copertura fino al 100% o al 50%, in funzione della tipologia di soggetto beneficiario.
Per le amministrazioni pubbliche è inoltre prevista la possibilità di ottenere un contributo anticipato.
Alla luce dei requisiti introdotti dal Conto Termico 3.0, la corretta impostazione della diagnosi energetica rappresenta un passaggio decisivo per l’ammissibilità degli interventi e per la buona riuscita della pratica incentivante.
Certimac affianca enti pubblici e soggetti privati attraverso i propri Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati, garantendo un supporto strutturato lungo tutte le fasi del processo, in particolare per:
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