30/01/2026

Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia nel 2026

Pubblicato il decreto che aggiorna e sostituisce il DM 26 giugno 2025: l'impatto delle nuove regole sulle prestazioni energetiche degli edifici

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, che aggiorna e sostituisce il precedente DM 26 giugno 2015 sulla prestazione energetica degli edifici. Il nuovo testo entra in vigore dal 3 giugno 2026, dopo un periodo transitorio di 180 giorni.

 

Il provvedimento ridefinisce le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, i criteri generali di verifica e i requisiti minimi di efficienza energetica da applicare nella progettazione di nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e interventi sul patrimonio esistente.

 

Un quadro normativo più integrato e aggiornato

 

La revisione del decreto del 2015 è stata impostata su tre obiettivi principali:

  • dare piena attuazione al D.Lgs. 48/2020, che recepisce la Direttiva (UE) 2018/844 (EPBD III);
  • integrare nel testo normativo i chiarimenti e le FAQ ufficiali pubblicati negli anni;
  • rendere più efficaci e applicabili alcune verifiche che, nella versione precedente, risultavano eccessivamente complesse o poco rappresentative delle reali condizioni progettuali.

L’effetto complessivo è un impianto normativo più organico, pensato per ridurre ambiguità interpretative e migliorare la coerenza tra calcolo, progetto e verifica.

Una prima importante novità è costituita dall'applicazione delle disposizioni di prevenzione incendi pertinenti in caso di costruzione di nuovi edifici o per interventi sulle parti opache dell’involucro edilizio nell’ambito di ristrutturazioni importanti.

 

Indicatore dell’involucro (H’t) più calibrato sulla tipologia edilizia e definizione più precisa dei ponti termici

 

Il parametro di trasmittanza media dell’involucro (H’t) è stato riformulato: non è più un valore unico per zona climatica e rapporto S/V, ma viene modulato in funzione della percentuale di superficie vetrata dell’edificio nel caso di ristrutturazioni importanti di primo livello (interventi che interessano la ristrutturazione dell’impianto termico e almeno il 50% della superficie disperdente lorda). Ciò significa che edifici con elevate componenti vetrate (ad esempio terziario direzionale) non sono ingiustamente penalizzati nelle verifiche di prestazione globale.

 

Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello (che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda) non occorre più la verifica del parametro H’t, ma si richiede la verifica del valore di trasmittanza comprensiva dei ponti termici per le specifiche porzioni di involucro interessate dall’intervento.

 

Per nuovi edifici e ristrutturazioni di primo livello vengono introdotte 5 tipologie di ponti termici come ulteriori parametri da considerare per l’edificio di riferimento: questa modifica ha un impatto diretto sulle verifiche energetiche e sull’Attestato di Prestazione Energetica, richiedendo un approccio di calcolo più puntuale e aderente alla realtà fisica dei nodi costruttivi.

 

Per le verifiche nelle ristrutturazioni di secondo livello sono state ridefinite 11 tipologie di ponti termici, variabili in funzione della zona climatica e della posizione dell’isolante sul lato interno o esterno della struttura o in intercapedine.

 

Infrastrutture di ricarica e requisiti elettrici

 

Il decreto recepisce gli obblighi europei in materia di mobilità sostenibile, introducendo requisiti per la ricarica dei veicoli elettrici differenziati in funzione della destinazione d’uso e della tipologia di intervento:

  • edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti, con oltre 10 posti auto: obbligo di predisposizione delle canalizzazioni, con potenza disponibile pari a 1 kW per posto auto;
  • edifici non residenziali: obbligo di installazione effettiva dei punti di ricarica, in numero crescente in base alla dimensione del parcheggio e alla presenza di posti auto pubblici.

Impianti e automazione degli edifici

 

Sul fronte impiantistico, il decreto consolida i requisiti già introdotti dai regolamenti europei Ecodesign per i generatori di calore,  disciplina in modo più chiaro i sistemi ibridi e ridefinisce i valori minimi di efficienza energetica per le pompe di calore, introducendo anche verifiche sul rendimento estese a tutta la stagione di riscaldamento.

 

Viene inoltre rafforzato l’obbligo di utilizzo di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) di classe B o superiore per gli edifici non residenziali oltre determinate soglie di potenza degli impianti.

L’obbligo si applica non solo alle nuove costruzioni, ma anche a interventi di ristrutturazione e riqualificazione con potenza nominale superiore a 290 kW, in linea con le indicazioni europee sull’uso intelligente dell’energia.

 

Relazione tecnica e strumenti di calcolo più articolati

 

La relazione tecnica ex art. 8 del D.Lgs. 192/2005 assume un ruolo ancora più centrale. Non si limita più alla verifica di singoli limiti prestazionali, ma richiede una documentazione articolata che includa:

  • il calcolo esplicito dei ponti termici, anche tramite simulazioni numeriche (UNI EN ISO 10211);
  • la verifica della quota minima di fonti rinnovabili, con valutazione dell’autoconsumo fotovoltaico (UNI/TS 11300-5);
  • il dimensionamento e la verifica delle infrastrutture di ricarica elettrica;
  • la valutazione dei fabbisogni energetici per servizi specifici, come illuminazione (UNI EN 15193) e trasporto di persone (UNI/TS 11300-6).

Di conseguenza, software di calcolo e strumenti di certificazione dovranno essere aggiornati per gestire modelli più complessi e coerenti con le nuove norme tecniche.

 

Regime transitorio e varianti progettuali

 

Il periodo transitorio prevede che per i progetti con titolo abilitativo richiesto prima del 3 giugno 2026 si continui ad applicare il DM 2015; tuttavia, se una variante progettuale che incide sulla prestazione energetica viene presentata dopo tale data, anche su un progetto precedente, devono essere rispettati i nuovi requisiti. Per gli interventi in edilizia libera, invece, si applica la disciplina vigente al momento dell’inizio dei lavori o presentazione della comunicazione/CILA.

 

Il supporto di Certimac

 

L’entrata in vigore del DM 28 ottobre 2025 introduce modalità di calcolo e di verifica più articolate, con un impatto diretto sulla progettazione energetica, sulla redazione delle relazioni tecniche e sulla certificazione energetica degli edifici.

In questo contesto, l’Area Energia di Certimac affianca professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni nell’applicazione operativa del decreto, offrendo supporto tecnico per:

  • la verifica delle prestazioni energetiche dell’involucro e degli impianti secondo le metodologie aggiornate;
  • la valutazione dei ponti termici e la corretta applicazione dei nuovi parametri di verifica, inclusa la trasmittanza media dell’involucro (H’t);
  • la diagnosi energetica degli edifici esistenti, come strumento di analisi dello stato di fatto e di supporto alle scelte progettuali in fase di riqualificazione.

Le competenze in ambito energetico consentono inoltre di supportare la redazione e la verifica degli APE e delle relazioni tecniche, garantendo coerenza tra modelli di calcolo, documentazione e quadro normativo. Un approccio tecnico-scientifico indipendente che aiuta a tradurre i requisiti del decreto in verifiche affidabili e soluzioni progettuali solide, riducendo il rischio di non conformità e verificando in particolare il rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso agli incentivi disponibili.

Per mettersi in contatto con i nostri esperti dell’Area Energia è possibile:

  • compilare il form di contatto sottostante;
  • scrivere a energia@certimac.it
  • chiamare il numero 0546 / 678518

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