È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, che aggiorna e sostituisce il precedente DM 26 giugno 2015 sulla prestazione energetica degli edifici. Il nuovo testo entra in vigore dal 3 giugno 2026, dopo un periodo transitorio di 180 giorni.
Il provvedimento ridefinisce le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, i criteri generali di verifica e i requisiti minimi di efficienza energetica da applicare nella progettazione di nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e interventi sul patrimonio esistente.
La revisione del decreto del 2015 è stata impostata su tre obiettivi principali:
L’effetto complessivo è un impianto normativo più organico, pensato per ridurre ambiguità interpretative e migliorare la coerenza tra calcolo, progetto e verifica.
Una prima importante novità è costituita dall'applicazione delle disposizioni di prevenzione incendi pertinenti in caso di costruzione di nuovi edifici o per interventi sulle parti opache dell’involucro edilizio nell’ambito di ristrutturazioni importanti.
Il parametro di trasmittanza media dell’involucro (H’t) è stato riformulato: non è più un valore unico per zona climatica e rapporto S/V, ma viene modulato in funzione della percentuale di superficie vetrata dell’edificio nel caso di ristrutturazioni importanti di primo livello (interventi che interessano la ristrutturazione dell’impianto termico e almeno il 50% della superficie disperdente lorda). Ciò significa che edifici con elevate componenti vetrate (ad esempio terziario direzionale) non sono ingiustamente penalizzati nelle verifiche di prestazione globale.
Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello (che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda) non occorre più la verifica del parametro H’t, ma si richiede la verifica del valore di trasmittanza comprensiva dei ponti termici per le specifiche porzioni di involucro interessate dall’intervento.
Per nuovi edifici e ristrutturazioni di primo livello vengono introdotte 5 tipologie di ponti termici come ulteriori parametri da considerare per l’edificio di riferimento: questa modifica ha un impatto diretto sulle verifiche energetiche e sull’Attestato di Prestazione Energetica, richiedendo un approccio di calcolo più puntuale e aderente alla realtà fisica dei nodi costruttivi.
Per le verifiche nelle ristrutturazioni di secondo livello sono state ridefinite 11 tipologie di ponti termici, variabili in funzione della zona climatica e della posizione dell’isolante sul lato interno o esterno della struttura o in intercapedine.
Il decreto recepisce gli obblighi europei in materia di mobilità sostenibile, introducendo requisiti per la ricarica dei veicoli elettrici differenziati in funzione della destinazione d’uso e della tipologia di intervento:
Sul fronte impiantistico, il decreto consolida i requisiti già introdotti dai regolamenti europei Ecodesign per i generatori di calore, disciplina in modo più chiaro i sistemi ibridi e ridefinisce i valori minimi di efficienza energetica per le pompe di calore, introducendo anche verifiche sul rendimento estese a tutta la stagione di riscaldamento.
Viene inoltre rafforzato l’obbligo di utilizzo di sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) di classe B o superiore per gli edifici non residenziali oltre determinate soglie di potenza degli impianti.
L’obbligo si applica non solo alle nuove costruzioni, ma anche a interventi di ristrutturazione e riqualificazione con potenza nominale superiore a 290 kW, in linea con le indicazioni europee sull’uso intelligente dell’energia.
La relazione tecnica ex art. 8 del D.Lgs. 192/2005 assume un ruolo ancora più centrale. Non si limita più alla verifica di singoli limiti prestazionali, ma richiede una documentazione articolata che includa:
Di conseguenza, software di calcolo e strumenti di certificazione dovranno essere aggiornati per gestire modelli più complessi e coerenti con le nuove norme tecniche.
Il periodo transitorio prevede che per i progetti con titolo abilitativo richiesto prima del 3 giugno 2026 si continui ad applicare il DM 2015; tuttavia, se una variante progettuale che incide sulla prestazione energetica viene presentata dopo tale data, anche su un progetto precedente, devono essere rispettati i nuovi requisiti. Per gli interventi in edilizia libera, invece, si applica la disciplina vigente al momento dell’inizio dei lavori o presentazione della comunicazione/CILA.
L’entrata in vigore del DM 28 ottobre 2025 introduce modalità di calcolo e di verifica più articolate, con un impatto diretto sulla progettazione energetica, sulla redazione delle relazioni tecniche e sulla certificazione energetica degli edifici.
In questo contesto, l’Area Energia di Certimac affianca professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni nell’applicazione operativa del decreto, offrendo supporto tecnico per:
Le competenze in ambito energetico consentono inoltre di supportare la redazione e la verifica degli APE e delle relazioni tecniche, garantendo coerenza tra modelli di calcolo, documentazione e quadro normativo. Un approccio tecnico-scientifico indipendente che aiuta a tradurre i requisiti del decreto in verifiche affidabili e soluzioni progettuali solide, riducendo il rischio di non conformità e verificando in particolare il rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso agli incentivi disponibili.
Per mettersi in contatto con i nostri esperti dell’Area Energia è possibile: