Facciamo chiarezza: non esiste una certificazione CAM in senso stretto. Quello che si può certificare e verificare è la rispondenza o meno a determinati requisiti prescritti all’interno del cosiddetto “decreto CAM”. Le modalità, i limiti e le procedure sono descritte nel decreto e variano per tipologia, composizione e destinazione d’uso del componente/prodotto edilizio. Un prodotto o un intervento che risponde a tutti questi criteri risulta conforme al decreto CAM. Indipendentemente dal fatto che siano sottoposti a obbligo CAM, sempre più produttori decidono di sviluppare materiali che rispondano ai requisiti prescritti anche senza obbligo di legge.
I Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per materiali e interventi edilizi sono definiti dal Decreto 23 giugno 2022 n. 256 approvato dal Ministero della Transizione Ecologica, relativo a “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi” cosiddetto – CAM Edilizia.
Il nuovo Decreto, entrato ufficialmente in vigore il 4 dicembre 2022, sostituisce il precedente DM 11 ottobre 2017 e introduce nuovi criteri, prescrizioni e metodi specifici per la verifica per ogni singolo requisito.
La verifica dei CAM si gioca su più fronti e su più livelli, tiene infatti conto dell'edificio nel suo complesso e valuta quindi l’intero processo costruttivo partendo dal ciclo di vita del singolo prodotto: provenienza delle materie prime, sostenibilità del contenuto di riciclato, emissioni, smaltimento, ecc.
I CAM rispondono all’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale di un determinato ciclo produttivo, promuovendo modelli di consumo più sostenibili, l’utilizzo di risorse secondarie e migliorando al contempo le condizioni di salubrità degli edifici e di vita degli occupanti.
La loro applicazione sistematica e diffusa consente a progettisti e committenti di scegliere e preferire tecnologie e prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale e produce un effetto leva sul mercato, inducendo i produttori ad adottare processi sempre più virtuosi e in linea con le richieste della Pubblica Amministrazione , e a tendere del mercato in senso più ampio, in termini di sostenibilità e salubrità.
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel nuovo Codice dei contratti.
Infatti, l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.
Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari“e nell’ aumento del numero di occupati nei diversi settori delle filiere più sostenibili.
I CAM in edilizia sono obbligatori:
* Il Decreto Rilancio richiede che siano applicati i Criteri Ambientali Minimi sui materiali isolanti e in particolare che vengano rispettati i criteri descritti al paragrafo 2.5.7 (Decreto 23/06/ 2022 n. 256) relativamente all'impiego di sostanze pericolose e al contenuto minimo di materia recuperata o riciclata presente nel prodotto finito.
Per rientrare tra i materiali ammissibili per il Superbonus, gli isolanti termici e acustici devono rispettare i seguenti criteri:
I materiali isolanti non presenti in elenco possono comunque essere impiegati, ma per essi non è richiesto un contenuto minimo delle tre frazioni.
CAM vigenti per categorie di prodotti e servizi:
Arredi per interni, Arredi urbani, Ausili incontinenza, Calzature da lavoro e accessori in pelle, Carta, Cartucce, Edilizia, Eventi culturali, Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione), Servizio di illuminazione, Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria, Pulizie e sanificazione, Rifiuti urbani e spazzamento stradale, Ristorazione collettiva, Servizi energetici per gli edifici, Stampanti, Tessili, Veicoli, Verde Pubblico. |
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